TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate. Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.
Art. 1.
Art. 1.
      1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate.       1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.
      2. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonché la direttiva tecnica di cui al decreto del direttore generale della sanità militare del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ad adottare tutte le misure necessarie per dare attuazione alla presente legge.       Soppresso.